Statuto

STATUTO SOCIALE
della
A. S. BIELLA SQUASH

Art. 1 - DENOMINAZIONE
E’ costituita, con riferimento all’art.18 della Costituzione Italiana, agli art.36,37,38 del Codice Civile ed al Lgs460/97 l’Associazione Sportiva denominata

“BIELLA SQUASH ”

Art. 2 - SEDE
L’Associazione ha sede in VIA MATTEOTTI 12 - 13897 OCCHIEPPO INFERIORE (BI)

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE
L’Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Ha per scopo lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dell’uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani e interi gruppi familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee ed esperienze. L’Associazione mediante l’uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla diffusione, alla pratica ed alla promozione dello SQUASH in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa. L’Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà:

  • svolgere iniziative di promozione sportiva , culturale , turistica e ricreativa;
  • promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
  • organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
  • organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
  • pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo;
  • realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
  • utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
  • organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti;
  • condurre e gestire impianti sportivi;
  • somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.

L’Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Art. 4 - SOCI
L’Associazione riconosce la qualità di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i soci hanno potere e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell’elettorato attivo e passivo.
Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può esercitare un solo voto.
I Soci eleggono gli Organi Direttivi dell’Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l’esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.
I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in :
SOCI ORDINARI – Sono i Soci che costituiscono l’Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.
SOCI ONORARI - Sono i Soci che si sono particolarmente distinti per la loro carriera agonistica in campo sportivo.
Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all’atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 – AFFILIATI
Sono i soggetti di cui all’Art. 111, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi presentano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art. 6 - PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità, e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie dalle attività organizzate dall’Associazione stessa.

Art. 7 – DISTRIBUZIONE DI UTILI
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Art. 8 – DOMANDA DI AMMISSIONE
Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:
a) presentare domanda alla Segreteria dell’Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
b) accettare le norme del presente statuto;
c) versare la quota associativa.
L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'’esercente la potestà parentale.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
La qualifica di Socio, Iscritto, Associato o Partecipante dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell’Associazione. Essi hanno il dovere di difendere in campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dagli Enti ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.

Art. 10 – DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all’Associazione:
1. Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza
2. Per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo
3. Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.
A carico sei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’associato per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 11 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 – ORGANI
Gli Organi Sociali sono:
1. L’Assemblea Generale dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente

Art. 13 - ASSEMBLEA
L’Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
E’ presieduta dal Presidente del Consigio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento è presieduta da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti:
l’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori;
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere un apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie i soli Soci che siano in regola con la quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo voto e può essere rappresentato con delega scritta da un altro Associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art. 15 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea:
a) delibera nei limiti dello Statuto Sociale, sull’indirizzo generale delle attività e la gestione dell’Associazione;
b) approva annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
c) elegge il Consiglio Direttivo;
d) delibera, in via straordinaria, sulle modifiche dello Statuto.

Art. 16 – CONVOCAZIONE
La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell’Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria avviene a mezzo avvisi affissi presso la Sede Sociale con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni.

Art. 17 – VALIDITA’ ASSEMBLEARE
Tanto l’Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei Soci. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 18 – MODIFICHE DI STATUTO
Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea Straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.

Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri e nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte all’anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono sempre rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non abbiano riportate condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere masso a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:
a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l’Associazione attraverso l’ordinaria amministrazione e con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
b) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
c) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci;
d) redige il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea riferendo sull’attività svolta e su quella in programma;
e) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente;
f) designa i collaboratori preposti alle varie attività;
g) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci
h) convoca l’Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;
i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

Art. 21 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi o in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni.
Il Presidente è responsabile del funzionamento dell’Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell’attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Art. 22 - IL SEGRETARIO
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili e dei libri socialinonchè della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – DURATA
La durata dell’Associazione è indeterminata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell’assemblea dei Soci.

Art. 24 – SETTORI E SEZIONI
L’Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto.
Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 – TRASFORMAZIONE
L’Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n° 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n° 50.

Art. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di tre Arbitri, due saranno nominati dalle parti, il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o se in disaccordo dal Presidente del Tribunale; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 27 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione di almeno 4/5 dei Soci e comunque secondo le norme del Codice Civile.
In caso di scioglimento il Patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l’Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.
I Costituenti